Zanzariere e Bonus Fiscali

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Da diversi anni il consumatore legge in alcuni organi di stampa o annunci pubblicitari particolarmente allettanti, la possibilità che l’acquisto o anche la sola sostituzione della rete possa consentirgli di beneficiare di alcuni bonus fiscali.  

Le aziende nelle loro comunicazioni possono commettere la leggerezza o la superficialità di fornire un interpretazione delle leggi non corretta. E’ poco professionale demandare al fornitore del tessuto di chiarire al consumatore il tema se c’è un “bonus zanzariere”!

Ad oggi cerchiamo di fare chiarezza sulle varie possibilità che il consumatore può utilizzare.

Il Governo ha attivato da tempo e prorogato numerosi strumenti di agevolazione fiscale, tra i quali il Bonus Casa (dedicato alle manutenzioni straordinarie delle abitazioni), l’Eco Bonus (dedicato agli interventi che determinano un risparmio energetico, per tutti i tipi di edifici) e il Super Bonus o più comunemente detto 110% (un’estensione dell’Eco bonus).


Tra i dispositivi contemplati dall’Ecobonus compaiono le schermature solari e la norma di riferimento che tutti conosciamo è la UNI EN 13561:2015 che specifica i requisiti prestazionali che le tende da sole e i tendoni esterni devono soddisfare quando installate all’esterno di un edificio e altre costruzioni.

Nella norma vengono individuate anche le zanzariere che però hanno rispetto alle tende da sole esterne molte e sostanziali differenze, Quest’ultime principalmente servono per ombreggiare i locali evitando il surriscaldamento o l’utilizzo di sistemi di raffrescamento e quindi adatte per il confort termico, cosa per le quali le reti zanzariere non sono indicate.

La destinazione d’uso della zanzariera è quella di proteggere l’ambiente interno dagli insetti esterni, permettendo un ricambio d’aria e quindi di confort ambientale. Proprio per la sua natura, il tessuto a maglia aperta non può essere oggetto di confort termico, tantomeno di privacy, salvo che questo abbia una geometria tale che lo assimili ad un tessuto filtrante, che però ha una funzione differente.

Per poter essere fiscalmente detratte, le schermature solari (includendo quindi le zanzariere) devono essere accompagnate da un certificato del produttore. Deve essere fornito e garantito che il fattore solare (gtot) sia uguale o inferiore a 0,35 quando la schermatura è accoppiata ad una vetrata di tipo C. 

Solo alcune tipologie di tessuti sono certificati con un valore gtot pari o inferiore a 0,35 per via di una geometria trama/ordito più fitta. Per consentire ai produttori di proporre una corretta proposizione dell’articolo, TIE ha realizzato la rete ANTIPO.

Ribadiamolo: il valore gtot dev’essere certificato e risultare in accoppiamento a una vetrata C (come descritto dall’Appendice A della norma UNI EN 14501:2006) almeno in classe 2. Tipologie di vetro, come ad esempio la D non possono essere utilizzate per la certificazione delle schermature e quindi non può beneficiare della detrazione fiscale.

Per approfondire suggeriamo di visionare il vademecum ufficiale di ENEA sulla detrazione delle schermature solari. Agenzia delle Entrate ed Enea comunicano che in caso di contestazione, il contribuente, e non il venditore o il produttore, rischia di incorrere nel reato di evasione fiscale generando inevitabili ripercussioni sul venditore o produttore. SI consiglia pertanto la massima trasparenza e chiarezza.

 

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